giovedì 4 febbraio 2010

Notizie - Il lavoro che "forma"

Nel 2006 interessava ben 564.000 lavoratori in Italia sotto i 29 anni, rivelandosi come una delle forme contrattuali più praticate nel nostro paese. Il contratto di apprendistato – basato su una sorta di “patto” tra datore di lavoro e lavoratore – è stato profondamente rinnovato dalla Riforma Biagi e prevede tre distinte modalità di svolgimento. Scopo di tutte resta però la conciliazione di lavoro e formazione per la crescita professionale del lavoratore
Il contratto di apprendistato è stato ridefinito in maniera innovativa dalla “Riforma Biagi”, che tuttavia non ha alterato il concetto-base della previgente normativa secondo cui l’apprendistato è uno speciale rapporto che obbliga il datore di lavoro ad insegnare all’apprendista la propria arte o il proprio mestiere fino a che quest’ultimo non abbia raggiunto le capacità tecniche proprie del lavoratore qualificato.
Proprio per compensare il datore di lavoro del tempo e delle energie impiegate nell’insegnamento teorico-pratico, la legge prevede sgravi contributivi a favore di chi assume uno o più apprendisti.

Con la legge di riforma l’apprendistato è stato definito secondo tre tipologie:

1) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

2) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

3) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

La prima e la terza tipologia sono certamente le più innovative, mentre la seconda è la più simile alla forma di apprendistato definita dalla Legge 25/55.

L’appendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Il decreto legislativo 276/2003 (attuativo della cosiddetta “Legge Biagi”) regola l’apprendistato avente come fine l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e stabilisce che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, i giovani che abbiano compiuto quindici anni.
Tale contratto ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
La durata del contratto è poi determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai Servizi Pubblici per l’Impiego o dai soggetti privati accreditati.
La legge stabilisce inoltre che è compito delle Regioni e delle Province autonome regolamentare tali contratti, pur nel rispetto di alcuni principi comuni:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa in oggetto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro;

b) definizione della qualifica professionale

c) divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo

d) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato

e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;

f) previsione di un monte ore di formazione, esterna ed interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica

g) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale

h) riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali

i) registrazione nel libretto formativo della formazione effettuata

j) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate

L’apprendistato professionalizzante
Per quanto concerne invece la seconda tipologia, possono essere assunti (in tutti i settori di attività) con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori tra i 18 e i 29 anni. Lo scopo del contratto è il conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. La durata di questo contratto è stabilita, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, in sede di contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale o regionale. In ogni caso, comunque, la durata non può essere inferiore a due anni e superiore a sei.
Anche in questo caso la regolamentazione di tale genere di contratti è rimessa alle Regioni e alle Province autonome.

L’apprendistato per IL diploma o L’alta formazione
La terza ed ultima tipologia riguarda i giovani fra i 18 e i 29 anni che possono essere assunti in tutti i settori per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o universitario od anche di “alta formazione” e di “specializzazione tecnica superiore”.
La durata e la disciplina di questa categoria contrattuale sono stabilite sono rimesse alle Regioni (e Province autonome) “in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative”.

(da Bollettino del lavoro.it)

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