Il Decreto Milleproroghe varato lo scorso
dicembre ha prorogato anche per il 2012 l’indennità a favore dei
collaboratori rimasti senza lavoro. Chi e come può fare domanda
E’ stata prorogata anche per il 2012 l’erogazione dell’indennità una tantum a
favore dei collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro. Lo stabilisce il
decreto “Milleproroghe” (decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216), destinando 13
milioni di euro a questa forma di sostegno al reddito dei disoccupati più
fragili, quelli che non hanno diritto alla Cassa Integrazione né ad alcuna altra
forma di indennità dopo il licenziamento.
Restano invariati i requisiti di accesso per ottenere il contributo; limiti veramente troppo restrittivi - commentano i maggiori sindacati - che hanno fino ad oggi impedito alla stragrande maggioranza dei lavoratori interessati di percepire l’indennità.
Restano invariati i requisiti di accesso per ottenere il contributo; limiti veramente troppo restrittivi - commentano i maggiori sindacati - che hanno fino ad oggi impedito alla stragrande maggioranza dei lavoratori interessati di percepire l’indennità.
Chi può fare richiesta
Ricordiamo che i requisiti per richiedere l’erogazione dell’indennità
destinata ai co.co.pro. che hanno perso il lavoro sono i seguenti:
- avere svolto la propria attività esclusivamente per un unico committente (la monocommittenza si riferisce all’ultimo rapporto di lavoro per il quale si è verificato l’evento di fine lavoro);
- avere guadagnato nell’anno precedente fra i 5.000 e i 20.000 euro;
- avere almeno 3 mesi di versamenti contributivi nella Gestione Separata Inps nell’anno precedente e almeno 1 mese nell’anno in corso;
- non avere un contratto di lavoro da almeno due mesi.
Come si vede, la platea degli aventi diritto è davvero piuttosto ristretta. Basti pensare che ad ottobre 2011 su 42.550 domande pervenute soltanto 13.197 sono state accolte. Il 69% non presentava i requisiti per l’accoglimento.
- avere svolto la propria attività esclusivamente per un unico committente (la monocommittenza si riferisce all’ultimo rapporto di lavoro per il quale si è verificato l’evento di fine lavoro);
- avere guadagnato nell’anno precedente fra i 5.000 e i 20.000 euro;
- avere almeno 3 mesi di versamenti contributivi nella Gestione Separata Inps nell’anno precedente e almeno 1 mese nell’anno in corso;
- non avere un contratto di lavoro da almeno due mesi.
Come si vede, la platea degli aventi diritto è davvero piuttosto ristretta. Basti pensare che ad ottobre 2011 su 42.550 domande pervenute soltanto 13.197 sono state accolte. Il 69% non presentava i requisiti per l’accoglimento.
L’indennità
L’indennità una tantum è pari al 30% del reddito di lavoro percepito
nell’anno precedente, e comunque non può essere superiore a 4.000 euro.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata all’Inps entro 30 giorni dalla data in cui
siano stati soddisfatti i requisiti previsti per il diritto. Alla domanda deve
essere allegata copia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o
ad un percorso di riqualificazione professionale. Per presentare la domanda o
per maggiori informazioni si consiglia di recarsi presso i sindacati e i
patronati.
(da Bollettino del Lavoro)
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